Contratto Servizi Informatica

by Avv. Nicola Ferrante
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Nel settore tecnologico   un'importanza sempre maggiore assumono i contratti relativi alla prestazione di servizi connessi all'utilizzo di sistemi informatici. Questi contratti sono molto eterogenei e comprendono l'attività di assistenza e consulenza che precede  o segue la fornitura di hardware o software, l'addestramento del personale, la manutenzione del software, la prestazione di servizi  e di elaborazione di dati, la progettazione di sistemi informatici integrati, la progettazione e gestione di procedure di sicurezza informatica, l’esternalizzazione di servizi informatici.

In questo insieme di contratti, i contratti di manutenzione e assistenza del software rivestono un ruolo predominante.  In tale ambito si può avere la manutenzione “statica” , di semplice correzione degli errori del programma che emergono con l’uso dello stesso, o la manutenzione “migliorativa” che consiste nell’attività di aggiornamento, implementazione e miglioramento del programma, che così potrò svolgere operazioni originariamente non previste.

Nel settore tecnologico hanno assunto un'importanza sempre maggiore i contratti relativi alla prestazione di servizi connessi all'utilizzo di sistemi informatici. Questi contratti sono molto eterogenei e comprendono solitamente un’attività di assistenza e consulenza che precede, o segue, la fornitura di hardware o software, l'addestramento del personale, la manutenzione del software, la prestazione di servizi di elaborazione di dati, la progettazione di sistemi informatici integrati, la progettazione e gestione di procedure di sicurezza informatica fino all’esternalizzazione di determinati servizi informatici.

I contratti di manutenzione e assistenza del software sono sicuramente i più importanti e frequenti. In tale contesto si parla di manutenzione “statica”, ovvero semplice correzione degli errori del programma che emergono con l’uso dello stesso, e di manutenzione “migliorativa” che consiste nell’attività di aggiornamento, implementazione e miglioramento del programma, attraverso operazioni originariamente non previste.

Solitamente, nei contratti che prevedono la realizzazione di software su misura il servizio di assistenza sul programma viene disciplinato dallo steso contratto o da un suo allegato, e fornito dietro il pagamento di un canone periodico. Si rileva comunque che la correzione degli errori, entro un certo termine dalla consegna del programma , è un’attività sempre dovuta da parte del fornitore, ai sensi della garanzia sui vizi che rendono impossibile o oneroso il godimento della cosa.

Solitamente le operazioni di assistenza svengono svolte sia in remoto, attraverso programmi diagnostici, tramite assistenza telefonica o a distanza per via telematica. Solo nei casi più gravi e urgenti si ricorre all’assistenza tramite l’intervento di personale sul posto. Dalla garanzia sono esclusi gli interventi resi necessari da danni provocati da forza maggiore o da dolo o colpa grave dell’utilizzatore del programma. Viene inoltre limitata la responsabilità per i danni indiretti (perdita di clienti o di fatturato) cagionati dagli interventi di manutenzione, stabilendo che il risarcimento non possa superare un certo importo o che il fornitore sia obbligato solo alla riparazione dei danni diretti al software o alle macchine.

In tutti i casi in cui il produttore del software non sia più in grado di prestare il servizio di assistenza o fornire gli aggiornamenti, l’utilizzatore del programma ha diritto ad ottenere copia del programma sorgente per modificare o implementare il software o affidarne a terzi la manutenzione.

Nei contratti di licenza d’uso che prevedono un collegato contratto di manutenzione del software, solitamente si prevede che quest’ultimo si sciolga automaticamente in caso di risoluzione o cessazione del contratto di licenza.

Tra i contratti di prestazione di servizi nel campo dell’informatica molto comune è quello che ha oggetto l’attività di elaborazione dati, riconducibile ad un appalto di servizi: il servizio può consistere in un trattamento “di massa” di dati forniti da una moltitudine di clienti mediante applicativi standardizzati, o in un servizio “ad hoc” mediante programmi realizzati su commissione per le esigenze del committente. Solitamente il centro di elaborazione, le macchine e i programmi di elaborazione sono di proprietà dell’impresa fornitore del servizio.

E’ fondamentale che tali contratti regolino in modo chiaro alcuni delicati profili, come ad esempio l’eventualità di perdita dei dati gestiti dall’impresa fornitrice, la possibilità di errori di elaborazione, la necessità di garantire la protezione dei dati personali. In caso di danni, la responsabilità del centro di elaborazione è solitamente limitata alla correzione degli errori, al rifacimento del lavoro o ripristino dei dati persi, escludendo il risarcimento di tutti i danni indiretti (ad esclusione dei casi di dolo o colpa grave).

Particolari precauzioni dovranno essere prese per la custodia e la protezione degli archivi telematici dei dati forniti dai clienti. Nel caso di danni dovuti alla mancata adozione degli accorgimenti minimo di sicurezza, il fornitore di servizi sarà sempre ritenuto responsabile per dolo o colpa grave, nonostante la presenza di clausole di esonero di responsabilità.

Altro contratto molto comune tra i contratti di servizi informatici, è il contratto per l’integrazione di sistemi (System Integration), che consiste nella realizzazione di un sistema informativo, costruito sulla base delle esigenze del cliente, con funzionalità predeterminate dal contratto tra le parti. Il sistema informativo così realizzato andrà a gestire un determinato processo più o meno complesso, come la gestione di una catena di montaggio, la gestione del magazzino, il controllo del traffico automobilistico o ferroviario, dei semafori ecc.; tali contratti sono solitamente riconducibili allo schema dei contratti d’appalto, in cui si regolano processi molto complessi che non si limitano alla mera realizzazione del software comprendendo la realizzazione e organizzazione di una struttura complessa di hardware, macchinari, personale specializzato, etc.

In modo analogo alla disciplina del contratto d’appalto, una volta terminato il sistema, il fornitore lo metterà a disposizione del committente, che procederà al collaudo. Solo in caso di esito positivo del collaudo si procederà al pagamento del corrispettivo stabilito.

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