Contratto Pacchetti Turistici via Internet

by Avv. Nicola Ferrante
Visite: 20155

Il quadro giuridico alla base del settore dei viaggi "tutto compreso", venduti on line, è costituito da tre discipline diverse: la disciplina dei viaggi organizzati, quella sui contratti a distanza e quella a protezione dei consumatori. Il settore turistico ha trovato recentemente una sistemazione organica nel nuovo Codice del Turismo (D. Lgs 79/2011), con cui il legislatore ha regolato le professioni turistiche, le strutture ricettive, l'impresa turistica, i contributi, le sovvenzioni e le agevolazioni alla quale la stessa può accedere ed i contratti del turismo. Oltre quindi al menzionato Codice, la materia risulta regolata dalla disciplina sull'e-commerce e i contratti a distanza (D.Lgs. 70/2003) e dalla normativa a tutela del consumatore (D.Lgs 20/2005).

Punto centrale perché possa scattare la speciale normativa posta a tutela del turista è il fatto che il "viaggio" sia incasellato entro l'ambito previsto espressamente nella definizione che il legislatore offre di "pacchetto turistico". Secondo il Codice del Turismo, il pacchetto turistico è un contratto avente ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e anche le crociere turistiche. Inoltre si specifica che tali pacchetti devono essere venduti ad un prezzo di vendita forfettario e devono risultare dalla combinazione di almeno due elementi tra alloggio, trasporto ed altri servizi turistici di natura non accessoria rispetto ai due precedenti (ad esempio il servizio di trasporto dall'aeroporto all'hotel, di prima colazione rispetto all'alloggio ecc.), che costituiscono parte rilevante del pacchetto, tenuto conto delle richieste del turista.

Per quanto riguarda la forma contrattuale, l'articolo 35 del Codice del turismo stabilisce che il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta e in termini chiari e precisi, e che al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore. È stata tuttavia avvertita l'esigenza di rendere sicura la vendita anche di un servizio turistico disaggregato (per esempio, la sola prenotazione di un albergo per una o più notti) e così viene disposto al comma 2 che il venditore, il quale si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio di questo tipo, sia tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa, precisa la norma, devono riportare la somma pagata per il servizio.

Nel caso di acquisto su Internet di un pacchetto turistico (soprattutto, ma non solo, del tipo "Last minute") da un organizzatore o venditore (intermediario) comunitario, cioè avente sede nell'Unione Europea, il requisito della forma scritta e della sottoscrizione della copia del contratto da rilasciare al cliente può essere soddisfatto, oltre che con l'invio di un documento cartaceo, anche con quello di un documento informatico su cui sia stata apposta la firma digitale del rappresentante legale o del delegato del venditore.

Nella sostanza i numerosi elementi da indicare in contratto sono quelli indicati all'articolo 36 del Codice del Turismo e rispecchiano quelli d'uso in campo turistico. Secondo il Codice il contratto deve contenere:

  • destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
  • nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
  • prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
  • importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del saldo;
  • estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
  • mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
  • ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformita' alla regolamentazione dell'Unione europea;
  • ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
  • itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
  • termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
  • accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
  • eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
  • termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
  • termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali effettuate dall'organizzatore del viaggio.

Dal disposto normativo che si ricava dall'incontro tra la normativa sull'e-commerce e quella contenuta nel Codice del Turismo, si può notare la grande quantità di informazioni che devono essere fornite o rese comunque accessibili da parte del Tour operator su Internet. Il Tour operator infatti, deve rendere accessibili, in modo permanente e diretto, tutte le informazioni che riguardano l'azienda (nome, denominazione, ragione sociale, sede legale, P.IVA, ect) e deve fornire, in modo chiaro, inequivocabile e comprensibile, le informazioni sulle modalità di conclusione del contratto (le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie).

Sempre in tema di obblighi informativi poi, i contratti stipulati tra i tour operator e i turisti sono contratti che rientrano tra quelli stipulati tra professionisti e consumatori e a questi si applica quindi la disciplina prevista dal Codice del Consumo, che va ad integrare gli obblighi di informazione, sopra elencati, in capo all'operatore (identità del professionista; caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; spese di consegna; modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, etc).

In tema leggi anche l'articolo sulla tutela dell'acquirente di pacchetti turistici sul web.

Per informazioni sulla nostra consulenza per la redazione e gestione di contratti del web e dell'informatica potete visitare questa pagina o contattare lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  al numero 328-9687469 o tramite il mdulo di contatto sottostante.

Contatta l'esperto