Caratteristiche Start Up Innovative e Incubatori di Start Up

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza Legale per Start Up

Il decreto legge 179 del 2012 ( Decreto Crescita 2.0) definisce  start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- Maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.

- Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni).

- Sede principale in Italia.

- A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.

- Non distribuisce e non ha distribuito utili.

- Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

- Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Oltre a tutte le caratteristiche sopra elencate, la start up innovativa possiede anche almeno uno dei seguenti requisiti:

- Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (non contano le spese per l’acquisto di beni immobili). Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

- Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

- Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

 

La legge definisce  anche le caratteristiche dell’incubatore di start up innovative certificato. È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative (ad esempio, spazi riservati per attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

- Dispone di attrezzature adeguate all’attività delle imprese innovative (ad esempio, sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi).

- È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.

- Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.

- Ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 (autocertificazione mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati condecreto del ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla legge di conversione e in riferimento a una precisa serie di indicatori, che riguardano il numero delle start up incubate, la loro crescita e via dicendo).

 

Il decreto prevede una serie di agevolazioni per le start up innovative e gli incubatori d’impresa in deroga al diritto societario.

Start up innovative e incubatori d’impresa non pagano imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, e sono esonerate dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.

C’è una deroga alle norme civilistiche sulla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale (art. 26 comma 1), con la possibilità di ricapitalizzare estesa di 12 mesi.

Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl vengono concesse alcune possibilità in materia di quote paragonabili a quelle delle spa: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale.

In deroga al codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le Srl possono anche distribuire quote ai dipendenti nell’ambito di piani di incentivazione aziendale.

In genere, sono previste una serie di possibilità remunerative con strumenti finanziari (articolo 27 del Decreto Sviluppo), anche agevolate fiscalmente.

C’è, come previsto, un contratto di lavoro a tempo determinato specifico, che prevede possibili rinnovi fino a quattro anni, in deroga alla riforma del Lavoro Fornero.

Ci sono incentivi fiscali per chi investe nelle start up innovative. Previste forme di finanziamento innovative, come la raccolta di capitali attraverso portali dedicati (crowdfounding). È semplificata anche la disciplina della crisi d’impresa.

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