Contratto di Concessione di Vendita del Software

by Avv. Nicola Ferrante
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Il contratto di concessione di vendita di software è il contratto con cui un’impresa commerciale, solitamente il produttore del programma, concede ad un’altra impresa di commercializzare presso i clienti finali, o presso altre aziende, la licenza d’uso di un prodotto software.

Al rivenditore, che solitamente paga una fee annuale per tale concessione, spetta una percentuale di quanto incassato per la vendita delle licenze d’uso e per la stipula degli eventuali contratti di aggiornamento o manutenzione.

Come prima cosa il contratto dovrà specificare l’oggetto dell’accordo, cioè la concessione di vendita della licenza d’uso di un dato programma, specificando le caratteristiche e i limiti della licenza. Per contro, il rivenditore dovrà garantire di avere le specifiche conoscenze tecniche per commercializzare il software e per fornire assistenza ai clienti finali.

Solitamente la concessione di vendita non è in esclusiva su un dato territorio, anche se le parti possono stabilire diversamente. La durata minima del contratto è tra i 3 e i 5 anni.

Questi accordi prevedono che sia il rivenditore, a sue spese e sotto la sua responsabilità, a fornire e installare il programma presso il cliente finale, che non avrà quindi nessun rapporto con l’impresa produttrice del software. Quest’ultima, fornirà assistenza esclusivamente al rivenditore (cd. Assistenza di “secondo livello”), nel caso quest’ultimo non riesca a risolvere eventuali problemi di funzionamento del programma riscontrati dai clienti finali.

Solitamente la conclusione del contratto di licenza è subordinata alla sottoscrizione, da parte del cliente finale, di un contratto di aggiornamento o di assistenza tecnica, che viene fornito dal rivenditore, anche se capita sovente che il servizio sia prestato direttamente dall’impresa produttrice del software.

Il contratto può prevedere un’ipotesi di scioglimento automatico nel caso il venditore non riesca a raggiungere annualmente un livello di vendite anticipatamente stabilito.

Come usualmente previsto in tema di licenza di software, questi contratti prevedono clausole di esonero di responsabilità a favore del produttore\concessionario per i possibili danni, diretti o indiretti, a cose o a persone, dovuti al malfunzionamento o a difetti del software commercializzato.

Altre clausole usuali in questi contratti sono quelle di riserva di proprietà, di non concorrenza, tutela dei brevetti e obbligo di riservatezza.

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