Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
La pubblicità sulla rete internet ha una importanza fondamentale, in quanto gli introiti raccolti rappresentano di gran lunga la principale fonte di guadagno delle imprese che offrono sulla rete servizi gratuiti e di quasi tutti i siti web di grande popolarità.
La pubblicità sul web presenta molti vantaggi e opportunità:
La pubblicità sul web può assumere moltissime forme e contenuti. Alcuni esempi sono i pop-up che appaiono automaticamente durante la navigazione su un determinato sito, gli annunci pubblicitari che compaiono prima che l'utente sia indirizzato al contenuto scelto, gli annunci visualizzati contemporaneamente ai contenuti (a lato o a contorno), i collegamenti o i link a siti sponsorizzati su determinate pagine web o sui risultati di ricerca (come i servizi adwords e adsense di google).
Altre forme di pubblicità sul web sono i comunicati stampa, la pubblicità via mail, la creazione di pagine aziendali sui social network, il buzz marketing o il viral marketing, che mirano a diffondere un messaggio su larga scala tramite una serie di azioni quali la diffusione di video, musica, contenuti sui social network, blogger, forum, giochi on-line ecc........
In generale si sta diffondendo nel mercato la proposta di servizi pubblicitari complessi, che prevedono la diffusione di determinati messaggi e informazioni, sia tramite annunci pubblicitari, sia tramite la contemporanea apertura di vari canali informativi (social network, blog, canali video), l'organizzazione di eventi on-line e più in generale l'attuazione di strategie di marketing che mirano alla diffusione esponenziale del messaggio pubblicitario.
Come tutti i contratti di questo tipo anche la pubblicità sul web ha un committente, cioè chi vuole pubblicizzare ai consumatori i propri prodotti, che dovrà rivolgersi alle aziende che gestiscono il mezzo di diffusione (siti web, servizi on line o motori di ricerca) o che sono specializzate nella creazione e diffusione di informazioni sul web. Inoltre, è spesso necessario rivolgersi ad aziende specializzate nell'ideare e realizzare la pubblicità, cioè le agenzie pubblicitarie.
Il contratto più comune è il contratto di diffusione pubblicitaria, cioè l'accordo con cui l'impresa che gestisce un mezzo di comunicazione si impegna, dietro corrispettivo, a divulgare i messaggi dell'impresa committente (o inserzionista). Solitamente, l'impresa che gestisce il mezzo si avvale di una concessionaria di pubblicità, cioè un'impresa organizzata per l'acquisizione degli ordini della pubblicità da diffondere sul mezzo di comunicazione.
Riguardo il contenuto del contratto in esame, dovranno essere chiarite le esigenze del cliente, i suoi obbiettivi in termini di mercato, il messaggio da veicolare, il target dei clienti da raggiungere ecc...... Successivamente si dovrà stabilire la tipologia e il contenuto del messaggio e identificare le azioni da compiere per diffonderlo al meglio.
Le azioni dipendono dal tipo di mezzo pubblicitario scelto. Se si tratta di banner, video o comunque messaggi pubblicitari ben determinati, si dovranno identificare i siti o le piattaforme dove andranno diffusi, la posizione degli annunci, il calendario e il numero minimo di "passaggi" pubblicitari. Normalmente, il materiale da diffondere viene fornito dal cliente, che spesso dovrà uniformarsi ad alcuni parametri tecnici e di contenuto.
Se invece si tratta di veicolare un certo messaggio o prodotto tramite la creazione di pagine web, social network o tramite il viral marketing, il contratto dovrà descrivere gli interventi del consulente, il numero, la durata ecc... Il consulente dovrà poi tenere aggiornato il cliente delle azioni svolte, monitorare i risultati e, a seconda di questi, prevedere opportuni aggiustamenti.
Chiaramente in caso di servizi standardizzati, come i servizi pubblicitari di inserzioni messi a disposizione dai più importanti motori di ricerca o siti web, i termini del contratto saranno praticamente imposti al cliente, che dovrà realizzare il messaggio o l'inserzione secondo parametri già fissati in precedenza.
Questo tipo di contratti integrano sempre un'obbligazione di mezzi, per cui chi offre il servizio pubblicitario si obbliga nei confronti del cliente a porre in essere determinate azioni, compiere procedure o offrire servizi. Diversamente, non è responsabile del successo della campagna pubblicitaria, ad esempio in termini di vendita dei prodotti o numero di visite di un certo contenuto diffuso sul web. In ogni caso, è sempre responsabile per colpa grave o grave negligenza, che danneggino in modo evidente il cliente.
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