Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Sono sempre più comuni i contratti di licenza d’uso del software che prevedono la fruizione di un programma, un gestionale o di una piattaforma di servizi in remoto, cioè via web. In tal caso il programma non sarà installato presso l’hardware o le infrastrutture tecnologiche del cliente, ma sarà utilizzabile via web tramite un servizio di hosting.
Il contratto, oltre alla normale disciplina della licenza d’uso, dovrà prevedere una serie di clausole che regolino l’uso in remoto del programma e le caratteristiche del servizio di hosting.
Ricordiamo, che la caratteristica peculiare del contratto di licenza del software è quella di trasferire all’acquirente non l’intera totalità dei diritti patrimoniali sul programma informatico, ma solo alcuni di questi. In particolare il licenziatario potrà usare il software, la visualizzazione e l’esecuzione del programma per lo scopo previsto dal contratto di licenza.
Rispetto agli ordinari contratti di licenza, il contratto in esame dovrà disciplinare le modalità di accesso ai servizi via internet, regolando l’uso del codice utente e della password assegnate al cliente. Inoltre, dovrà disciplinare la gestione e la responsabilità sui dati immessi dal cliente, che dovrà garantire sulla proprietà, veridicità e esattezza dei dati e dovrà esonerare il fornitore da ogni responsabilità in merito. Per contro, il fornitore dovrà prevedere un servizio di backup periodico dei dati caricati, garantendo che questi non vengano persi in caso di malfunzionamento del sistema o degli apparati hardware.
Altre clausole dovranno riguardare il servizio di hosting, che potrà essere gestito dal fornitore stesso o tramite terze parti. In particolare il fornitore si riserverà di interrompere il servizio, oltre che per l’ordinaria manutenzione, anche nei casi in cui si verifichi un utilizzo del servizio che determini una situazione di pericolo o instabilità del programma o del gestionale, dei traffici dati anomalo tale da impedire la normale erogazione del servizio in favore di altri clienti, qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comunichino un uso illecito del servizio da parte del cliente, qualora il materiale o i dati caricati risultino di dubbia provenienza o siano contrari a disposizioni di legge, in caso di manomissioni o interventi sul programma o sulla piattaforma .
Riguardo alle garanzie sul software o sui servizi proposti, solitamente tali contratti derogano le relative norme del Codice Civile, offrendo invece una garanzia di buon funzionamento, che impegna il fornitore a ripristinare i servizi che presentino un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito. Con tale garanzia il fornitore si impegna anche a ripristinare il servizio, mentre sono escluse le altre tutele ordinariamente previste dal Codice Civile, come la riduzione del corrispettivo pagato.
Riguardo alla responsabilità del fornitore, la quasi totalità dei contratti escludono la risarcibilità dei danni indiretti, a cose o persone, causate dall’uso del programma o dei servizi. Ciò viene giustificato dal fatto che diversamente sul fornitore peserebbe una responsabilità esagerata, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software. Riguardo invece ai danni diretti (interruzione dell’attività o del programma), il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo annuo previsto dal contratto.
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