Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
La licenza d’uso di un software è la più comune tipologia contrattuale nel campo dei contratti del software. Si tratta infatti del più comune contratto con cui viene realizzata la distribuzione sul mercato di un programma standard, cioè progettato e sviluppato per l’utenza generica, e non appositamente progettato secondo le esigenze specifiche di un cliente.
La caratteristica peculiare del contratto di licenza del software è quella di trasferire all’acquirente non l’intera totalità dei diritti patrimoniali sul programma informatico, ma solo alcuni di questi. In particolare il licenziatario potrà utilizzare il software, installandolo sull’hardware, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto dal contratto di licenza.
Il distributore del software (licenziante) manterrà gli altri diritti patrimoniali che incidono sullo stesso software, in particolare la titolarità del codice sorgente e il diritto di distribuire il programma ad altri clienti, anche tramite altre tipologie contrattuali.
Il contratto di licenza d’uso può inoltre limitare sia il numero di riproduzioni consentite del programma, sia il numero di macchine in cui il software potrà essere installato e utilizzato.
Il licenziatario (acquirente del software) potrà compiere tutte le operazioni di riproduzione e modifica del programma necessarie per il suo utilizzo conformemente alla sua destinazione d’uso. Tra le operazioni di modifica si comprende anche la correzione degli errori di programmazione. Da sottolineare però che questi diritti potranno essere derogati dal contratto di licenza.
Il licenziatario avrà inoltre il diritto sottoporre il programma a prove, osservazioni e studio, oltre al diritto inderogabile di effettuare una copia di riserva del programma.
Naturalmente il contratto di licenza vieterà la possibilità per il licenziatario di vendere a terzi la licenza o di distribuire in qualsiasi modo il programma oggetto del contratto. Inoltre, nella quasi totalità dei casi il licenziatario non avrà la disponibilità del codice sorgente, da cui deriva l’impossibilità di apportare variazioni al programma. In merito, è comunque da evidenziare che è diritto del licenziatario di risalire al codice sorgente del programma, ma solo quando ciò sia necessario per consentire l’interoperabilità del software con un altro programma di proprietà del licenziatario stesso (decompilazione).
La licenza d’uso di software può essere concessa a tempo indeterminato, e in questo caso si può considerare come un vero e proprio contratto di vendita di una copia del programma, o a tempo determinato, costituendo così un contratto assimilabile a quello di locazione di cose. In ogni caso si tratta di un contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile.
Riguardo la responsabilità del venditore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni indiretti, a cose o persone, causate dall’uso del programma. Ciò viene giustificato dal fatto che diversamente sul venditore peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software. Riguardo invece ai danni diretti (interruzione dell’attività o del programma), il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato per il contratto di licenza.
Da rilevare comunque che le suddette clausole di limitazione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Riguardo le garanzie sul prodotto software, solitamente i contratti di licenza derogano le relative norme del Codice Civile, offrendo invece una garanzia di buon funzionamento, che impegna il rivenditore a riparare il programma che presenti un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito. Con tale garanzia il rivenditore si impegna a riparare o sostituire il prodotto, mentre sono escluse le altre tutele ordinariamente previste dal Codice Civile, come la riduzione del corrispettivo pagato.
Nel caso in cui l’acquirente sia classificabile come consumatore, dovrà essere adottata la normativa di maggior tutela prevista dal Codice del Consumo.
Per maggiori approfondimenti sul contratto di licenza d'uso del software visita questa pagina. In questo sito potete trovate articoli su tutti i più comuni contratti del software e contratti del web.
Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti software e informatici vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ambia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore