Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Il contratto di sviluppo di software è stipulato tra due soggetti specifici: da un parte una software house o un singolo programmatore, e dall’altra un committente che ha esigenze tali da non poter usufruire di un programma standardizzato o già sul mercato.
Il contratto di sviluppo di software è un contratto atipico, che comunque può essere ricondotto ad un contratto d’appalto, nel caso in cui lo sviluppatore sia un’impresa, o ad un contratto di lavoro autonomo, nel caso in cui lo sviluppatore operi come libero professionista prevalentemente con lavoro proprio.
L’esecuzione di questo contratto si può suddividere in diverse fasi: l’analisi delle esigenze del committente, la vera e propria progettazione del programma, la realizzazione del programma per le specifiche esigenze del committente e infine la fase di collaudo.
Riguardo alla prima fase, sarà di fondamentale importanza individuare le necessità del committente e accordarsi sulle caratteristiche e sulle funzionalità che dovrà avere il programma. E’ importante che queste esigenze vengano specificate chiaramente nel contratto, che dovrà indicare gli obbiettivi da raggiungere in termini di utilità pratiche.
Per questo motivo, sarebbe meglio prevedere un’analisi di fattibilità, riguardante le necessità organizzative e tecniche e i relativi costi da sostenere. Il risultato di questa fase potrebbe portare all’abbandono del progetto, oppure dare il via all’esecuzione del software.
Segue poi la fase di sviluppo, dove il programmatore tradurrà le richieste del committente nel linguaggio di programmazione, creando un prodotto che esegua determinate operazioni o comandi. Per evitare fraintendimenti sulle caratteristiche tecniche, è consigliato allegare al contratto di sviluppo una scheda tecnica, che descriva le principali caratteristiche del software.
Alla fase di sviluppo e realizzazione segue la delicata fase di collaudo, in cui il programma viene testato in tutte le sue funzionalità dal committente. Nel caso in cui non emergano problematiche, il committente dovrà accettare il programma. Diversamente, in caso di vizi, malfunzionamenti, o difformità tra quanto richiesto e quanto realizzato, il programmatore dovrà applicare le opportune modifiche al software. Nello sfortunato caso in cui il programma presenti tali difetti da risultare del tutto inidoneo a realizzare le specifiche previste, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
E’ ovviamente preferibile, data la delicatezza delle fasi in oggetto, che il collaudo e l’accettazione siano fissate tramite verbali scritti, che possano avere rilevanza probatoria riguardo la prova dell’adempimento o dell’inadempimento.
In analogia con la normativa sull’appalto, il contratto di sviluppo del software potrà prevedere in favore del committente la possibilità di apportare modifiche in corso d’opera, dietro equo compenso.
Nel caso in cui vizi e difetti del software si palesino dopo l’accettazione dello stesso si rileva che, secondo le norme sull’appalto, la software house è tenuta alla relativa garanzia. Il committente potrà avvalersi di questa garanzia entro due anni dalla consegna del programma e comunque dovrà denunciare i vizi o difetti entro 60 giorni dalla scoperta.
Riguardo la responsabilità del programmatore per danni a cose o persone causate dall’uso del software, solitamente i contratti standard escludono questo tipo di responsabilità (a meno che non si tratti di dolo o colpa grave), in base al fatto che diversamente si esporrebbe il realizzatore dell’opera ad una responsabilità abnorme.
Il principale aspetto critico del contratto di sviluppo del software riguarda la titolarità dei diritti d’autore su quanto realizzato. Infatti, l’impresa che ha commissionato il programma potrebbe avere l’esigenza di diventarne l’esclusivo titolare, mentre il programmatore potrebbe avere interesse a mantenere la titolarità dei diritti patrimoniali, in modo da poter distribuire il programma anche a soggetti diversi dal committente. Per evitare problematiche, fondamentale sarà quanto previsto dal contratto, che dovrà sempre specificare in modo molto chiaro a chi spetta la titolarità dei diritti patrimoniali sul software.
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