Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Il fenomeno delle aste on-line e dei c.d. MARKETPLACE si è molto sviluppato negli ultimi anni arrivando a raggiungere notevoli livelli sia di professionalità, sia di opportunità economica e gestionale per i partecipanti. Le aste on-line sono nate all'interno del più ampio fenomeno dell'e-commerce e in particolare nell'ambito del Consumer to Consumer (C2C), ma sono arrivate all'evoluzione attuale grazie al loro impiego nell'ambito del Business to Business (B2B) in cui sono le imprese che concorrono all'asta per l'acquisto di beni e servizi.
La normativa italiana in vigore sul tema è molto complessa perché tocca diversi ambiti e risulta pertanto ancora eterogenea. Si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", alla legge 253 del 21 Marzo 1958 "Disciplina della professione di mediatore", al Decreto Legislativo 70 del 9 Aprile 2003 " Disciplina del commercio elettronico" e anche al TULPS (Regio Decreto n.773 del 18 Giugno 1931, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Questa serie di atti normativi, in attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico, sono stati interpretati da alcune circolari del Ministero delle attività produttive che hanno cercato di chiarirne gli ambiti e definire meglio il quadro giuridico: in particolare la circolare n. 3487/C del 1 giugno 2000 e la Circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002.
Secondo le indicazioni del Ministero, l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Tale articolo vieta le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione, qui rientrandoci anche Internet. Con le due circolari il Ministero ha voluto dare esaurienti chiarimenti e indicazioni sui limiti di tale divieto.
Innanzitutto bisogna sottolineare che tale divieto si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Ne risultano, pertanto, esclusi tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio, dunque ai grossisti (e ad altre categorie che sono state derogate benché con alcune limitazioni come i produttori agricoli e gli artigiani) ed in genere a tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali
Per quanto riguarda le tipologie di vendita all'asta che si svolgono su Internet, vengono definite tre categorie sulla base del coinvolgimento del soggetto che esercita l'attività di vendita all'asta (il banditore d'asta) che sono:
Nei primi due casi, l'attività è soggetta alla norma dell'articolo 115 del TULPS: la licenza è di competenza del Comune per la vendita di beni propri, mentre è in capo al Questore nei casi in cui il banditore svolga un ruolo di intermediario. Nel caso sub 3), quello in cui il banditore d'asta mette a disposizione lo strumento tecnologico (il sito web) si avrebbe invece attività di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. c.c., soggetta alle regole di cui alla L. 253/1958, come tale esonerata dalla richiesta di preventiva autorizzazione, sebbene comunque regolata sotto altri aspetti.
Alla luce di quanto detto e per una maggiore tutela degli utenti rispetto alle attività legittime di vendita all'asta on line, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti da tenere presenti nella predisposizione del sito utilizzato per la conduzione dell'attività e nelle condizioni generali di contratto che regolano, tra le parti, la relativa dinamica negoziale:
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