Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Come già ricordato i diritti d'autore di qualsiasi opera di ingegno possono essere esercitati per il solo fatto dell'avvenuta creazione. Tuttavia in presenza di opere di ingegno immateriali come il software le problematiche inerenti la prova della creazione dell'opera assumono maggiore rilievo.
Per soddisfare dette finalità il nostro ordinamento riconosce la possibilità di procedere al deposito dell'opera presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quelle opere che non sono state oggetto di pubblicazione, oppure, in caso si avvenuta pubblicazione alla registrazione della stessa nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui gestione è stata rimessa alla Società italiana autori ed editori. Il Registro pubblico per il software è, infatti, in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 che ha aggiornato la L. 633/41 sulla tutela del diritto d'autore . L e modalità tecniche sono invece state regolamentate dal D.P.C.M. 244/94.
Il contratto di sviluppo software iOS (per prodotti come iPhone, iPad e iPod Touch) è una nuova tipologia contrattuale che si è sviluppata sul sistema operativo iOS mobile ed è molto diffusa. Al giorno d'oggi sono disponibili moltissime applicazioni (apps) iOS che vengono utilizzate dagli acquirenti del mondo Apple. Le apps per iOS possono essere sviluppate sia da software-house sia da singoli programmatori, solitamente su commissione di altre aziende.
Un contratto di sviluppo di software iOS presenta maggiori criticità rispetto ad un normale contratto di sviluppo software, alla cui specifica trattazione si rimanda, per tutta una serie di fattori che sono senz'altro da valutare nel momento di redazione del contratto in oggetto, soprattutto da parte dello sviluppatore.
Il contratto relativo al posizionamento di un sito web, il c.d. contratto di SEO (Search Engine Optimization), è una tipologia contrattuale che ultimamente è diffusa molto, da una parte tra i professionisti e le aziende che vogliono migliorare la loro presenza su Internet o aprire una nuova posizione sulla rete, dall'altra tra esperti SEO e web agency che vendono questi servizi di ottimizzazione e posizionamento. Questa tipologia contrattuale non è prevista espressamente dal nostro codice civile, né viene regolamentato da altri testi normativi, restando, la sua regolamentazione, affidata alla prassi e alle regole generali, solitamente differenziandosi in base alla tipologia di soggetto che offre il servizio di SEO, sia esso singolo professionista consulente o invece un'impresa.
Il tema relativo ai cookie è piuttosto sentito, soprattutto in relazione ai possibili rischi per la privacy associati al loro utilizzo e per il massiccio loro utilizzo nella rete Internet per scopi di profilazione dell'utenza. Recentemente il Garante per la Protezione dei dati personali è intervenuto, con un provvedimento generale (Provvedimento generale del 8 maggio 2014, "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", doc. web n. 3118884) adottato al termine di una consultazione pubblica, in cui ha individuato delle modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e per acquisirne il consenso, quando richiesto dalla legge. Il Garante, ha ritenuto necessario prescrivere delle misure che fossero, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico e, dall'altro, che presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.