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Contratto di Redazione Testi per il Web (Web Editing)

Post by Avv. Nicola Ferrante
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Un servizio molto comune, nell’ambito della più generale attività di web marketing, consiste nella redazione e nella pubblicazione di testi per siti web, blog e altre piattaforme web, al fine di promuovere l’attività, i prodotti e i servizi del clienti tra il pubblico dei visitatori (web editing). Questi testi sono ottimizzati per i motori di ricerca, cioè preparati per favorire la loro visualizzazione in relazione a specifiche ricerche degli utenti per determinati argomenti o “parole chiave”. L’attività viene solitamente svolta sulla base di un piano editoriale che prevede una pubblicazione periodica.

In genere tale attività prevede:

  • la redazione di un documento riguardante il piano editoriale, gli argomenti da trattare, le parole chiave più opportune per l’ottimizzazione dei testi. Il documento deve essere sempre approvato dal cliente;
  • la redazione e pubblicazione periodica dei testi, per un tempo determinato e secondo scadenze prestabilite;
  • la verifica periodica del comportamento dei visitatori, eventuale correzione del messaggio da veicolare e dei contenuti pubblicati.

Solitamente i testi creati e pubblicati dal fornitore del servizio restano di esclusiva proprietà del cliente. Inoltre, quest’ultimo dovrà sempre approvare la loro pubblicazione e sarà l’unico e direttamente responsabile delle informazione e di tutto il materiale diffuso tramite i canali web di sua proprietà.

Dal contratto tra le parti, dovrà essere chiaro che la creazione e la pubblicazione di determinati contenuti comporta un’attività i cui risultati sono difficilmente misurabili in termini di visibilità dell’attività del cliente, aumento delle visite nei siti di quest’ultimo o del tasso di conversione, cioè la percentuale di utenti che hanno compiuto l’azione desiderata dal cliente. Proprio per tali motivi l’attività posta in essere dal fornitore del servizio integra un’obbligazione di mezzi, e quindi non viene garantito alcun tipo di risultato in termini di visibilità o una determinata soglia di aumento di vendite di beni o servizi;

Inoltre, il cliente dovrà essere informato del fatto che le informazioni e i contenuti pubblicati potrebbero non essere visualizzabili, indipendentemente dalla volontà o dalla responsabilità del fornitore del servzio, a causa di:

  • problematiche inerenti le pagine o i siti web di proprietà o gestiti dal cliente, come ad esempio mancata visualizzazione, virus, bug o mancati aggiornamenti, oltre a malfunzionamenti alle strutture internet o dei servizi tecnici utilizzati dal cliente;
  • quando la pubblica autorità o altri soggetti terzi individuano o segnalano dei contenuti contrari alla legge, illeciti, impropri o non conformi.

CONTRATTO DI SERVIZI IN MODALITA' SAAS

Post by Avv. Nicola Ferrante
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Con servizi erogati in modalità Saas (Software as a Service) si intende la messa a disposizione a favore del cliente di una serie di utilità accessibili via web, tramite servizio di hosting. L’utente avrà quindi accesso ad una serie di funzionalità e comandi tipici di un software, gestibili via web tramite un servizio di allocazione delle risorse in elaboratori remoti.

Solitamente la fornitura proposta comprende anche:

  • il servizio hosting che ospita le risorse su cui è installato il software;
  • il servizio di ordinaria manutenzione, al fine di mantenere correttamente funzionante il software e le sue funzionalità;
  • il servizio di supporto per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti ed errori.

Opzionale può essere un servizio di aggiornamento e implementazione delle funzionalità o del sistema nel suo complesso, a seguito di sviluppi tecnologici o novità legislative.

Le funzionalità e i servizi offerti saranno comunque tutelati dalla normativa sulle opere di ingegno a carattere creativo. Il loro utilizzo è quindi concesso al cliente in licenza d’uso, da intendersi limitata alla durata del contratto, non esclusiva e non trasferibile, per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell'attività del cliente.

L'accesso ai servizi avviene tramite un indirizzo web, con l'utilizzo di un codice identificativo o la gestione di credenziali (utente/password), univocamente assegnate al cliente. Con queste il cliente potrà avere accesso all’interfaccia di utilizzo del software o dei servizi.

CONTRATTO SERVIZI E APPLICAZIONI WEB CONDIVISI

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Sul mercato dei servizi mobile o web in genere, si stanno diffondendo proposte commerciali che hanno ad oggetto applicazioni, software web o servizi internet con la caratteristica comune di essere in condivisione tra più utenti. Cioè, ad un unico account sono riferibili più utenti che possono interagire, solitamente attivabili da un super amministratore, che è il soggetto che ha acquistato il servizio. Inoltre, questi servizi operano spesso tramite l’attivazione automatica di determinate funzionalità dei device mobili o dei pc degli utenti, come la geolocalizzazione, l’uso della rete dati, l’attivazione del Wi-Fi, l’accesso ai contatti o ad altre informazioni o dati.

L’attivazione dell’offerta dovrà essere preceduta dall’accettazione di chiare condizioni generali d’uso.

Dovranno per prima cosa essere descritte le principali funzionalità e lo “scopo ultimo” del servizio o dell’applicazione, le modalità di attivazione, accesso e gestione dell’account e delle password. Dovranno poi essere descritte le modalità d’uso e di gestione del servizio, oltre ai costi e alle modalità di pagamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla responsabilità degli utenti e sulla regolamentazione dei reciproci rapporti o responsabilità che andranno a crearsi nell’ambito dell’uso condiviso del servizio. Gli utenti sono gli unici responsabili per i dati e le informazioni caricate tramite i servizi, oltre ad essere responsabili dei rapporti che si creano per l’uso in comune delle funzionalità messe a disposizione. Normalmente il gestore non effettua alcun controllo su questi dati, attività o rapporti.

Contratto Cessione Software

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Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti.

I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore che ha creato il programma. L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore, da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto.

Riguardo i diritti patrimoniali, viene riservata all'autore del software la riproduzione del programma, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma. I diritti patrimoniali comprendono quindi qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente disciplinata dalla legge.

E’ previsto che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonchè i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge.

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