Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Come è noto, il diritto d'autore sul software è costituito dai diritti morali, che rimangono sempre attribuiti all'autore, e i diritti patrimoniali, che riguardano lo sfruttamento economico dell'opera e che possono essere oggetto di cessione.
I diritti patrimoniali comprendono qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente disciplinata dalla legge.
E’ previsto che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonché i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. Tali diritti di utilizzazione economica sono tra loro indipendenti e possono essere trasferiti in maniera autonoma e separato l'uno dall'altro, anche a soggetti diversi. Chi acquista un diritto o una facoltà sul programma è legittimato ad usarlo solo in relazione al diritto acquistato.
Tutelato dalla normativa sul diritto d’autore è anche il codice sorgente del programma, che può essere definito come il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte del creatore del software. Esso definisce dunque il flusso di esecuzione del programma stesso.
Nell’ambito dei rapporti inerenti la cessione della licenza di un software o la cessione di alcuno diritti patrimoniali inerenti lo stesso, potrebbe essere prevista anche la messa a disposizione o la cessione del codice sorgente, a titolo definitivo\esclusivo o limitata ad alcuni diritti e facoltà.
In un’epoca come quella attuale, caratterizzata dalla digitalizzazione e dallo scambio fluido d’infinite informazioni via web, ci si deve chiedere quale peso assumano i tradizionali valori legati alla persona, quali risultanti morali, sociali e intellettuali che formano appunto l’individuo. Qual è l’impatto delle tecnologie dell’informazione sui concetti d’identità, di reputazione e di onore?
Ebbene, in prima analisi bisogna distinguere l’identità, che può essere intesa in due modi:
- quale complesso di dati anagrafici che servono a identificare univocamente un individuo;
- quale proiezione sociale di un soggetto, cioè l’immagine che un individuo crea di sé attraverso idee, convinzioni ed esperienze nel corso della sua vita sociale.
Per quanto attiene alla reputazione e all’onore, non ci sono definizioni univoche, ma si può dire che l’onore attiene alla considerazione che ciascun individuo ha di se stesso e del proprio valore, mentre la reputazione è la stima di cui il soggetto gode nella comunità sociale nella quale è inserito. Identità, onore e reputazione costituiscono alcune delle componenti della personalità dell’individuo.
Alcuni autorevoli studiosi hanno poi osservato come la reputazione possa distinguersi, a sua volta, in “economica” e in “personale”. La distinzione nasce dall’esigenza di osservare come una buona o cattiva reputazione lavorativa possa influenzare l’economia di un soggetto inserito nel mercato. Per reputazione economica, quindi, s’intende quella che riguarda l’attività di produzione o commercio di beni o servizi.: è la considerazione o rappresentazione che il pubblico ha della capacità del soggetto a conseguire risultati positivi soprattutto in termini di bontà dei prodotti o dei servizi di guadagno.
Si parla di anonimato, nel linguaggio comune, quando ci si riferisce a “ciò che non può essere riconducibile ad un soggetto”. In campo giuridico, il Codice per la Protezione dei Dati Personali parla di dato anonimo quale “dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile”.
L’anonimato quindi è strettamente legato alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali di un soggetto.
Nell’ordinamento italiano l’anonimato è presente in alcune norme speciali, ma non è configurabile come un diritto generale, al pari dei diritti della personalità (diritto al nome, allo pseudonimo o all’identità): nei casi espressamente previsti dalle norme speciali, l’anonimato è un “diritto della personalità” e risponde ad esigenze di tutela della riservatezza, dell’interesse pubblico o dell’imparzialità dell’azione amministrativa; nei casi in cui l’anonimato non è espressamente previsto, questi non si può considerare un diritto della personalità e non solo può essere negata la sua tutela, ma può essere anche negata la sua esistenza o risultare un dato di fatto non rilevante per il diritto.
L’anonimato pertanto tende a collocarsi nell’alveo del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, più che essere un diritto in sé e per sé. Rimane da definire i margini entro i quali si può trattare di anonimato ed è possibile tutelarlo o superare tale protezione.
Per software si intende qualsiasi programma, quale complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro, o una sequenza di frasi univocamente interpretabile rivolte ad un calcolatore affinchè esegua i comandi impartiti.
Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti ( articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 8 della citata legge). Perché sia attiva la tutela è quindi sufficiente che si tratti di un'opera frutto di uno sforzo intellettuale e creativo, che si discosti dagli altri programmi e non costituisca la mera copiatura o imitazione di opera altrui.
Riguardo le opere in comunione, create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, i diritti appartengono in parti uguali a quest’ultime, salvo patto contrario. Diversamente dalle opere collettive, nelle quali i singoli contributi sono separabili e separatamente fruibili, o dalle opere composte, determinate da singoli apporti creativi che conservano una propria autonomia.
I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore\persona fisica che ha creato il programma (articolo 6 della citata legge) . L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore , da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto. Da evidenziare che, per considerare come effettiva la tutela del software, non sono presi in considerazioni altri criteri, né richiesti ulteriori requisiti.