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La Reputazione nell'Era Digitale

Post by Avv. Nicola Ferrante
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In un’epoca come quella attuale, caratterizzata dalla digitalizzazione e dallo scambio fluido d’infinite informazioni via web, ci si deve chiedere quale peso assumano i tradizionali valori legati alla persona, quali risultanti morali, sociali e intellettuali che formano appunto l’individuo. Qual è l’impatto delle tecnologie dell’informazione sui concetti d’identità, di reputazione e di onore?

Ebbene, in prima analisi bisogna distinguere l’identità, che può essere intesa in due modi:

- quale complesso di dati anagrafici che servono a identificare univocamente un individuo;
- quale proiezione sociale di un soggetto, cioè l’immagine che un individuo crea di sé attraverso idee, convinzioni ed esperienze nel corso della sua vita sociale.

Per quanto attiene alla reputazione e all’onore, non ci sono definizioni univoche, ma si può dire che l’onore attiene alla considerazione che ciascun individuo ha di se stesso e del proprio valore, mentre la reputazione è la stima di cui il soggetto gode nella comunità sociale nella quale è inserito. Identità, onore e reputazione costituiscono alcune delle componenti della personalità dell’individuo.

Alcuni autorevoli studiosi hanno poi osservato come la reputazione possa distinguersi, a sua volta, in “economica” e in “personale”. La distinzione nasce dall’esigenza di osservare come una buona o cattiva reputazione lavorativa possa influenzare l’economia di un soggetto inserito nel mercato. Per reputazione economica, quindi, s’intende quella che riguarda l’attività di produzione o commercio di beni o servizi.: è la considerazione o rappresentazione che il pubblico ha della capacità del soggetto a conseguire risultati positivi soprattutto in termini di bontà dei prodotti o dei servizi di guadagno.

Il Diritto all' Anonimato sul Web

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Si parla di anonimato, nel linguaggio comune, quando ci si riferisce a “ciò che non può essere riconducibile ad un soggetto”. In campo giuridico, il Codice per la Protezione dei Dati Personali parla di dato anonimo quale “dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile”.

L’anonimato quindi è strettamente legato alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali di un soggetto.

Nell’ordinamento italiano l’anonimato è presente in alcune norme speciali, ma non è configurabile come un diritto generale, al pari dei diritti della personalità (diritto al nome, allo pseudonimo o all’identità): nei casi espressamente previsti dalle norme speciali, l’anonimato è un “diritto della personalità” e risponde ad esigenze di tutela della riservatezza, dell’interesse pubblico o dell’imparzialità dell’azione amministrativa; nei casi in cui l’anonimato non è espressamente previsto, questi non si può considerare un diritto della personalità e non solo può essere negata la sua tutela, ma può essere anche negata la sua esistenza o risultare un dato di fatto non rilevante per il diritto.

L’anonimato pertanto tende a collocarsi nell’alveo del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, più che essere un diritto in sé e per sé.  Rimane da definire i margini entro i quali si può trattare di anonimato ed è possibile tutelarlo o superare tale protezione.

Tutela del Software e Titolarità dei Diritti Patrimoniali

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Per software si intende qualsiasi programma, quale complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro, o una sequenza di frasi univocamente interpretabile rivolte ad un calcolatore affinchè esegua i comandi impartiti.

Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti ( articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 8 della citata legge). Perché sia attiva la tutela è quindi sufficiente che si tratti di un'opera frutto di uno sforzo intellettuale e creativo, che si discosti dagli altri programmi e non costituisca la mera copiatura o imitazione di opera altrui.

Riguardo le opere in comunione, create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, i diritti appartengono in parti uguali a quest’ultime, salvo patto contrario. Diversamente dalle opere collettive, nelle quali i singoli contributi sono separabili e separatamente fruibili, o dalle opere composte, determinate da singoli apporti creativi che conservano una propria autonomia.

I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore\persona fisica che ha creato il programma (articolo 6 della citata legge) . L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore , da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto. Da evidenziare che, per considerare come effettiva la tutela del software, non sono presi in considerazioni altri criteri, né richiesti ulteriori requisiti.

La Modifica delle Console

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La modifica delle console, hardware e/o software, consente l’avvio di software homebrew e copie di backup, oltre che di videogiochi pirata. Oggi è possibile modificare tutte le console presenti sul mercato dalla PlayStation al Ninetndo, dall’Xbox alla Wii.

Le case produttrici, però, continuano la loro battaglia sia sotto il profilo informatico sia in campo legale. A livello giuridico, vige quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23765/2010) sulla legittimità delle modifiche hardware delle console e su alcuni articoli della legge sul diritto d’autore (Art. 171 e art. 102-quater, legge 633/41):

- art. 171, comma 1: “È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro: […] f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale”;

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