Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Come già ricordato i diritti d'autore di qualsiasi opera di ingegno possono essere esercitati per il solo fatto dell'avvenuta creazione. Tuttavia in presenza di opere di ingegno immateriali come il software le problematiche inerenti la prova della creazione dell'opera assumono maggiore rilievo.
Per soddisfare dette finalità il nostro ordinamento riconosce la possibilità di procedere al deposito dell'opera presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quelle opere che non sono state oggetto di pubblicazione, oppure, in caso si avvenuta pubblicazione alla registrazione della stessa nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui gestione è stata rimessa alla Società italiana autori ed editori. Il Registro pubblico per il software è, infatti, in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 che ha aggiornato la L. 633/41 sulla tutela del diritto d'autore . L e modalità tecniche sono invece state regolamentate dal D.P.C.M. 244/94.
Come già ricordato i diritti d'autore di qualsiasi opera di ingegno possono essere esercitati per il solo fatto dell'avvenuta creazione. Tuttavia in presenza di opere di ingegno immateriali come il software le problematiche inerenti la prova della creazione dell'opera assumono maggiore rilievo.
Per soddisfare dette finalità il nostro ordinamento riconosce la possibilità di procedere al deposito dell'opera presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quelle opere che non sono state oggetto di pubblicazione, oppure, in caso si avvenuta pubblicazione alla registrazione della stessa nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui gestione è stata rimessa alla Società italiana autori ed editori. Il Registro pubblico per il software è, infatti, in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 che ha aggiornato la L. 633/41 sulla tutela del diritto d'autore . L e modalità tecniche sono invece state regolamentate dal D.P.C.M. 244/94.
Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore. Si rendono pubblici, in effetti, l'esistenza e il titolo del software, il nome dell'autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software (se diverso dall'autore).
La pubblicazione del programma ha luogo se l'autore riproduce direttamente il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.
La registrazione è prevista solo per i software pubblicati e deve essere accompagnata dal deposito di un supporto contenente il programma per elaboratore. L'esemplare presentato alla SIAE per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla SIAE stessa.
La registrazione si effettua mediante presentazione alla SIAE da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:
Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse, il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.
Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi dell'Unione Europea, la registrazione può essere richiesta dal titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia. Qualora la data di pubblicazione delprogramma non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese d'origine.
Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia o anche gli atti di divisione (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software creato insieme) o di società (quando due o più persone danno ad una società la titolarità dei diritti su un software per l'esercizio in comune di un'attività economica). Per la trascrizione, è necessario presentare la copia autentica dell'atto o dell'originale della scrittura privata con le firme autenticate da un notaio.
L'atto da trascrivere deve riguardare il trasferimento della titolarità (e non del solo esercizio) dei diritti di utilizzazione economica del programma: le "licenze d'uso" non possono essere trascritte, dato che esse attribuiscono solo la facoltà di utilizzo del programma, e non trasferiscono la titolarità dei diritti.
La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione. La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti depositati (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati).
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