Contratti Software e del Web
Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti software e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Esistono varie possibilità di commercializzazione e distribuzione del software. Principalmente, le possibili opzioni divergono tra loro in merito all’assegnazione ad una delle parti in causa dei diritti patrimoniali sul software. Infatti, chi distribuisce il software potrebbe avere interesse a limitare il più possibile l’uso del programma, permettendo ad esempio la sola licenza d’uso, mentre chi intende acquistare o utilizzare il programma potrebbe essere interessato ad avere la piena proprietà sullo stesso.
L’opzione più restrittiva è il contratto di licenza d’uso. In tal caso il software si intende concesso a tempo determinato, dietro pagamento di una somma periodica o una tantum, a titolo non esclusivo, non trasferibile e non cedibile, ed è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività imprenditoriale o professionale dell’utilizzatore.
Il tal caso l’utilizzatore dispone solo di una copia del programma e non del codice sorgente. All’utilizzatore è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e/o ragione, qualsiasi diritto patrimoniale sul software. E’ inoltre vietata ogni forma di riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione od ogni altra modifica al programma.
Una variante questo accordo è la consegna all’utilizzatore di una copia del codice sorgente, che dovrà rimanere strettamente riservata e che potrà essere utilizzata esclusivamente per modificare o sviluppare il programma per uso interno.
L’opposto della licenza d’uso è il contratto di cessione del software. Il tal caso la proprietà del software è trasferita all’acquirente, che ne detiene tutti i relativi diritti patrimoniali, nessuno escluso. L’acquirente avrà quindi facoltà di usarlo e riprodurlo a suo piacimento, modificarlo, cederlo, commercializzarlo in ogni modo. E’ inoltre di esclusiva proprietà di quest’ultimo il codice sorgente del software, che il cedente dovrà consegnare.
In tali caso il cedente non avrà più alcun diritto sul software, né potrà usare lo stesso codice sorgente per realizzare altri programmi.
Un’alternativa alle due fattispecie già descritte, è la cessione della proprietà non esclusiva del software. In questo caso ambo le parti dell’accordo diventano titolari di una piena e distinta proprietà sul software, che comprende tutti i diritti patrimoniali sullo stesso. Entrambe avranno quindi la facoltà di commercializzarlo, distribuirlo, cederlo, diffonderlo, concederlo in sub-licenza, tradurlo, adattarlo, modificarlo, trasformarlo, estrapolarlo e svolgere ogni altra modifica o intervento al codice sorgente, comprendendo come tale ogni forma di sviluppo, aggiornamento, implementazione di nuove funzionalità.
In tali casi, le parti si impegnano a diffondere e commercializzare il software con un differente marchio e nome, in modo da non ingenerare confusione tra le loro rispettive attività, e quindi utilizzando marchi, nomi, indirizzi internet, parole chiave o soluzioni grafiche che non siano uguali o simili tra loro.
avv. Nicola Ferrante